BONUS PUBBLICITA' 2021
BONUS PUBBLICITA' 2021
È previsto il riconoscimento di un credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa, radio e tv (art. 57-bis del DL 50/2017 conv. e successive modifiche; DPCM 16.5.2018 n. 90).
A causa dell'emergenza Coronavirus, è stato previsto un particolare regime per il periodo d'imposta 2020 (art. 98 co. 1 del DL 18/2020 convertito e art. 186 del DL 34/2020), prorogato per il 2021 e 2022 dalla legge di bilancio 2021 per i soli investimenti sulla stampa (art. 1 co. 608 della L. 178/2020).
Ambito soggettivo
Il credito d'imposta è riconosciuto:
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alle imprese (a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato);
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ai lavoratori autonomi (ivi incluse quindi le professioni regolamentate);
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agli enti non commerciali.
Ambito oggettivo
In linea generale, sono oggetto dell'agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati:
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sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line;
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sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (solo per l'anno 2020, anche sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, analogiche o digitali, purchè non partecipate dallo Stato; circ. Agenzia delle Entrate 25/2020, § 4.1, e FAQ Dipartimento informazione editoria 8.9.2020).
In particolare, sono agevolabili gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati su:
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giornali quotidiani e periodici (nazionali o locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale (senza dover rispettare i requisiti ex art. 7 co. 1 e 4 del DLgs. 70/2017, anche se richiamati dall'art. 3 del DPCM 16.5.2018; cfr. FAQ Dipartimento per l'informazione e l'editoria 23.10.2019), iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile;
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emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.
L'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell'IVA se detraibile.
In caso di IVA indetraibile, l'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile + IVA) (FAQ 23.10.2019).
Spese escluse
Sono escluse le spese sostenute per:
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l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;
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per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo;
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grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme on line, banner pubblicitari su portali on line (FAQ 23.10.2018).
Le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.
Società concessionarie
Le somme complessivamente fatturate da società concessionarie della raccolta pubblicitaria sono interamente ammissibili ai fini del calcolo del credito d'imposta, in quanto costituiscono, per l'operatore economico committente, l'effettiva spesa sostenuta per l'acquisto degli spazi (FAQ 23.10.2019).
Sono, invece, escluse le spese sostenute dagli operatori economici che scelgano di avvalersi di servizi di consulenza o intermediazione.
Agenzie di stampa
Gli investimenti pubblicitari sul sito web di un'agenzia di stampa sono ammissibili a condizione che (FAQ 23.10.2019):
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la relativa testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale civile ovvero presso il Registro degli operatori della comunicazione;
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la testata sia dotata della figura del direttore responsabile.
Investimenti incrementali
Ad esclusione di quanto previsto per il periodo d'imposta 2020, 2021 e 2022, per beneficiare dell'agevolazione, il valore complessivo dei suddetti investimenti agevolabili doveva superare almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente (si intendono quindi la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall'altra, non il singolo giornale o la singola emittente).
Non è considerato incrementale l'investimento delle imprese che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno per il quale è richiesto il beneficio o di quelle che nell'anno precedente a quello per il quale il beneficio è richiesto non abbiano effettuato investimenti pubblicitari (Parere Consiglio di Stato 1255/2018, risposte 19.10.2018 e risposta interpello 18.10.2018 n. 38).
Nell'ipotesi di investimenti effettuati su entrambi i canali, la verifica degli investimenti pubblicitari effettuati nell'anno precedente sarà condotta prendendo in considerazione il complesso degli investimenti realizzati sui due mezzi di informazione (stampa ed emittenti radio-TV), quindi nel caso di investimenti pregressi presenti solo su un mezzo (es. stampa) anche l'investimento effettuato sull'altro mezzo (es. TV) con investimenti pregressi pari a zero può concorrere al calcolo incrementale (FAQ 23.10.2019).
In caso di conferimento d'azienda, la conferitaria deve considerare, ai fini del calcolo degli investimenti incrementali, gli investimenti pubblicitari effettuati dalla conferente (risposta interpello 144/2020).
Per l'anno 2020 (investimenti su stampa e radio-tv) e per gli anni 2021 e 2022 (investimenti sulla stampa), non rileva il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per l'accesso all'agevolazione fiscale. Ciò comporta che possono accedere all'agevolazione anche (comunicato Dipartimento informazione e editoria 15.4.2020 e FAQ 8.9.2020):
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i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nell'anno precedente;
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i soggetti che nell'anno precedente non abbiano effettuato investimenti pubblicitari;
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i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell'anno.
Ambito temporale
Ambito temporale
Sono agevolabili i suddetti investimenti incrementali su stampa, radio e tv effettuati dall'1.1.2019 (erano agevolabili, con una diversa misura, anche gli investimenti effettuati nel 2018 e, in parte, nel 2017).
Per il 2021 e 2022 possono beneficiare dell'agevolazione "straordinaria" soltanto gli investimenti sulla stampa.
Momento di sostenimento delle spese
Le spese si considerano sostenute secondo l'art. 109 del TUIR, in base al quale "i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate".
Non rileva quindi il momento in cui viene emessa la fattura o viene effettuato il pagamento (FAQ 23.10.2019).
Il pagamento può essere effettuato con qualsiasi mezzo.
Attestazione delle spese
L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata:
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dai soggetti di cui all'art. 35 co. 1 lett. a) e 3 del DLgs. 241/97, legittimati a rilasciare il visto di conformità;
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ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.
Tale attestazione (FAQ 23.10.2019):
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riguarda esclusivamente l'effettività del sostenimento delle spese;
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deve essere prodotta solo in relazione alla "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", di cui costituisce un presupposto.
Accesso all'agevolazione
I soggetti interessati devono presentare mediante l'apposito modello:
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la "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato;
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la "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.
Nessun documento deve essere allegato al modello (es. fatture, copie di contratti pubblicitari, attestazione delle spese, documento d'identità).
Modalità di presentazione
La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate:
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al Dipartimento per l'Informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
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utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate; la procedura è accessibile nella sezione dell'area autenticata "Servizi per" alla voce "comunicare";
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direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia, tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario, oppure tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, ecc.).
Termini di presentazione
Di seguito si riepilogano i termini di presentazione.
Periodo di effettuazione degli investimenti |
Comunicazione per l'accesso al credito |
Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati |
2017 |
Non doveva essere presentata |
Dal 22.9.2018 al 22.10.2018 |
2018 |
Dal 22.9.2018 al 22.10.2018 |
Dall'1.1.2019 al 31.1.2019 |
2019 |
Dall'1.10.2019 al 31.10.2019 |
Dall'1.1.2020 al 31.1.2020 |
2020 |
Dall'1.9.2020 al 30.9.2020 |
Dall'8.1.2021 all'8.2.2021 |
a regime |
Dal 1° al 31 marzo di ciascun anno |
Dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo. |
Per l'anno 2020, la comunicazione telematica per l'accesso al credito deve essere presentata dall'1.9.2020 al 30.9.2020. Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo "ordinario" dall'1.3.2020 al 31.3.2020 (art. 57 co. 1-ter del DL 50/2017 e FAQ Dipartimento informazione e editoria 8.9.2020).
Ai fini della concessione dell'agevolazione, l'ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante. Nell'ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica (FAQ 23.10.2019).
Misura del credito d'imposta
Dal 2019, il credito d'imposta "teorico", che spetta comunque nel limite massimo di spesa stabilito, è previsto nella misura unica del 75% degli investimenti pubblicitari incrementali per tutti i soggetti (art. 57-bis co. 1-bis del DL 50/2017).
Il credito d'imposta richiesto in relazione a ciascun mezzo di informazione è determinato come di seguito (istruzioni al modello di comunicazione 1.10.2019):
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viene calcolato l'importo complessivo del credito d'imposta pari al 75% dell'ammontare totale dell'incremento;
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l'importo come sopra determinato viene poi ripartito in proporzione all'ammontare dell'incremento sui singoli mezzi di informazione.
L'ammontare del credito effettivamente fruibile è definito con apposito provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
Misura per il 2020
Ai sensi dell'art. 57-bis co. 1-ter del DL 50/2017 (introdotto dall'186 del DL 34/2020), il credito d'imposta, limitatamente al 2020, spetta nella misura del 50% (in luogo del 30% inizialmente previsto dall'art. 98 co. 1 del DL 18/2020) del complesso degli investimenti pubblicitari su stampa, radio e tv (quindi non soltanto per quelli incrementali).
Misure per il 2021 e 2022
A norma dell'art. 57-bis co. 1-quater del DL 50/2017 (introdotto dall'art. 1 co. 608 della L. 178/2020), per il 2021 e 2022 il credito d'imposta spetta nella misura del 50% del complesso degli investimenti pubblicitari effettuati solo su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale.
Per gli investimenti effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, si applica la normale disciplina di cui al co. 1-bis dell'art. 57-bis: il credito d'imposta, quindi, è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell'1%, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell'anno precedente.
Utilizzo del credito d'imposta
Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile:
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esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (art. 17 del DLgs. 471/97), con codice tributo "6900" (ris. Agenzia delle Entrate 41/2019), da presentare tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
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a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l'ammontare spettante.