Detrazione IRPEF delle spese di frequenza delle Università non statali – Individuazione dei limiti di importo per il periodo d’imposta 2017 e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Per effetto delle modifiche apportate dalla L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 15
co. 1 lett. e) del TUIR, la detrazione IRPEF del 19% si applica in relazione alle spese per la frequenza
di corsi di istruzione universitaria presso:
> Università statali;
> Università non statali, in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna
facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.
Con la nuova disciplina si intende quindi fornire un riferimento “certo” relativamente all’ammontare
detraibile delle spese sostenute per la frequenza di Università non statali. In relazione alle Università
private, infatti, la detrazione spettava in misura non superiore a quella stabilita in relazione alle
tasse e ai contributi degli istituti statali e, a tali fini, la C.M. 23.5.87 n. 11 aveva individuato i seguenti
criteri:
> identità o affinità dei corsi di laurea tenuti presso l’Università libera con i corsi tenuti presso
un’Università statale;
> equiparazione dei corsi così identificati, tenuti presso l’Università libera, con i corsi, identici od
affini, tenuti presso l’Università statale ubicata nella stessa città ove ha sede l’Università
libera, ovvero sita in una città della stessa Regione.